Art. 7 Condizioni per l’assunzione dei sottufficiali di professione 13
1 Possono essere assunte come sottufficiali di professione le persone che:
2 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:
3 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027). |