Ordinanza
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Art. 36 Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio e computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali 60
(art. 29 e 30 LPers) 1 I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire lo stipendio secondo le disposizioni di cui agli articoli 36–36c. 2 Per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio è indispensabile soddisfare gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a capoversi 2–4. 3 I due PF e gli istituti di ricerca possono adempiere l’obbligo di retribuire il lavoratore stipulando un’assicurazione equivalente a favore dei collaboratori. 4 Le prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate sullo stipendio al quale il collaboratore ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle prestazioni computate dell’assicurazione militare, della SUVA o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale il collaboratore aveva diritto prima della riduzione. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |