Ordinanza
|
Art. 10 Parità di trattamento
(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1 I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne. 2 Tutelano la dignità delle donne e dell’uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione. |