Ordinanza
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Art. 12
(art. 5 LPers) 1 Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell’articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca. 2 I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF. 3 Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:
4 Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca20. 19 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795). 20 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. |