Ordinanza
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Art. 14 Messa a concorso 21
(art. 7 LPers) 1 I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione. 2 Eccezionalmente, si può fare a meno di un concorso pubblico nei seguenti casi:
3 Le direzioni dei due PF e degli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore i dettagli e la ripartizione delle competenze. 4 I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all’articolo 53a dell’ordinanza del 16 gennaio 199122 sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |