Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1
del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)
Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
Art. 19Rapporti di lavoro di durata determinata
(art. 9 LPers)
1 Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.
3 I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all’articolo 10 LPers.26
25 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).