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Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore
dei politecnici federali
(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1

del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Art. 20a Termini di disdetta 29

1 Du­ran­te il pe­rio­do di pro­va il rap­por­to di la­vo­ro può es­se­re di­sdet­to re­go­lar­men­te:

a.
nei pri­mi due me­si con un ter­mi­ne di di­sdet­ta di set­te gior­ni;
b.
a par­ti­re dal ter­zo me­se con un ter­mi­ne di di­sdet­ta di un me­se, en­tro la fi­ne del me­se suc­ces­si­vo al­la di­sdet­ta.

2 Al ter­mi­ne del pe­rio­do di pro­va il rap­por­to di la­vo­ro può es­se­re di­sdet­to re­go­lar­men­te en­tro la fi­ne di ogni me­se. Si ap­pli­ca­no i se­guen­ti ter­mi­ni di di­sdet­ta:

a.
un me­se nel pri­mo an­no di ser­vi­zio;
b.
tre me­si a par­ti­re dal se­con­do an­no di ser­vi­zio.

3 In sin­go­li ca­si è pos­si­bi­le con­cor­da­re un ter­mi­ne di di­sdet­ta più lun­go. Ta­le ter­mi­ne non de­ve es­se­re su­pe­rio­re a sei me­si.

4 In sin­go­li ca­si il da­to­re di la­vo­ro può con­ce­de­re agli im­pie­ga­ti un ter­mi­ne di di­sdet­ta più bre­ve se non vi si op­pon­go­no in­te­res­si fon­da­men­ta­li.

29 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del Con­si­glio dei PF del 6 mar. 2013, ap­pro­va­ta dal CF il 14 giu. 2013, in vi­go­re dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).