Ordinanza
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Art. 20b Risoluzione del rapporto di lavoro in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio 30
1 In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale, un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto regolarmente per incapacità o inattitudine. La disdetta avviene al più presto:
2 In deroga al capoverso 1 il rapporto di lavoro può essere risolto:
3 La disdetta avviene nel rispetto dei termini di cui all’articolo 20a. 30 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |