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Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1
del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)
Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
Art. 20bRisoluzione del rapporto di lavoro in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio 30
1 In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale, un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto regolarmente per incapacità o inattitudine. La disdetta avviene al più presto:
a.
in caso di incapacità al lavoro nei primi due anni di servizio: alla fine di un’incapacità al lavoro della durata minima di 365 giorni;
b.
in caso di incapacità al lavoro a partire dal terzo anno di servizio: alla fine di un’incapacità al lavoro della durata minima di 730 giorni.
2 In deroga al capoverso 1 il rapporto di lavoro può essere risolto:
a.
se la disdetta avviene durante il periodo di prova;
b.
se la persona interessata viola ripetutamente gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a;
c.
dopo la scadenza dei periodi di cui all’articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni31, purché prima dell’inizio dell’incapacità al lavoro vi fosse già un motivo di disdetta diverso dall’incapacità o dall’inattitudine dovuta a motivi di salute e l’intenzione di disdire il rapporto di lavoro sia stata comunicata alla persona interessata prima dell’incapacità al lavoro; oppure
d.
se l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, purché alla persona interessata sia offerto un lavoro ragionevolmente esigibile; in questo caso la disdetta può avvenire al più presto con effetto dall’inizio del versamento della rendita d’invalidità.
3 La disdetta avviene nel rispetto dei termini di cui all’articolo 20a.
30 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).