Ordinanza
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Art. 20c Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento 32
(art. 10 cpv. 2 LPers) 1 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS33, il servizio competente di cui all’articolo 2 può, d’intesa con la persona interessata, prorogare il rapporto di lavoro. 2 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS, le collaboratrici hanno diritto a prorogare il rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al compimento del 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata al servizio competente al più tardi sei mesi prima del compimento del 64° anno d’età. 3 Il rapporto di lavoro di cui al capoverso 1 termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui il collaboratore compie il 70° anno d’età. 32 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). |