Ordinanza
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Art. 22b Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa 43
(art. 19 cpv. 4 LPers) 1 Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 22a capoverso 3 nonché una partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se:
2 Sussistono motivi di politica aziendale o del personale in particolare se:
3 Nel complesso le prestazioni non possono superare uno stipendio annuo. 43 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). |