Ordinanza
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Art. 24 Categorie di collaboratori 44
1 La classificazione della funzione, la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio dei collaboratori sono gestiti in maniera uniforme secondo le disposizioni degli articoli 25–34. 2 Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all’articolo 25, i PF e gli istituti di ricerca possono, d’intesa con il Consiglio dei PF, stabilire la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio in maniera forfettaria per le seguenti categorie di collaboratori:
3 Per le categorie di cui al capoverso 2 l’ammontare dello stipendio si basa sui requisiti dell’attività, sulle norme dei finanziatori e sulla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all’istituto. Non è consentito scendere al di sotto degli stipendi minimi di cui all’allegato 3 e deve essere prevista un’evoluzione dello stipendio. 4 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |