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Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1
del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)
Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
1 La classificazione della funzione, la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio dei collaboratori sono gestiti in maniera uniforme secondo le disposizioni degli articoli 25–34.
2 Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all’articolo 25, i PF e gli istituti di ricerca possono, d’intesa con il Consiglio dei PF, stabilire la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio in maniera forfettaria per le seguenti categorie di collaboratori:
a.
posti a tempo determinato il cui scopo principale consiste nella formazione degli interessati o nel loro accesso alla carriera scientifica secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettere b o c della legge del 4 ottobre 199145 sui PF;
b.
posti in progetti di ricerca di durata determinata con finanziatori esterni secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera c della legge sui PF che fanno seguito alla formazione;
c.
posti per compiti infrastrutturali di durata determinata.
3 Per le categorie di cui al capoverso 2 l’ammontare dello stipendio si basa sui requisiti dell’attività, sulle norme dei finanziatori e sulla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all’istituto. Non è consentito scendere al di sotto degli stipendi minimi di cui all’allegato 3 e deve essere prevista un’evoluzione dello stipendio.
4 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).