Ordinanza
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Art. 25 Classificazione della funzione 46
1 Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 definisce in quale livello della griglia delle funzioni riportata nell’allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione. È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 2.47 2 I collaboratori che non sono d’accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |