Ordinanza
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Art. 26 Stipendio iniziale 48
(art. 15 LPers) 1 Il servizio competente di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell’allegato 2 entro l’importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione. 2 Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell’esperienza e del mercato del lavoro. 3 D’intesa con il Consiglio dei PF, in singoli casi è possibile concedere stipendi fino al 10 per cento superiori all’importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere in servizio collaboratori particolarmente qualificati.49 4 I capoversi 1–3 non contemplano le categorie di collaboratori di cui all’articolo 24 capoverso 2. In questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all’articolo 24 capoverso 3.50 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 50 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |