del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)
Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
(art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers)
1 L’evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull’esperienza.
2 Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente:
- a.
- supera nettamente le esigenze;
- b.
- supera le esigenze;
- c.
- adempie le esigenze;
- d.
- adempie gran parte delle esigenze;
- e.
- adempie parte delle esigenze;
- f.
- non adempie le esigenze.52
3 Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. Se è superiore, rimane invariato.
4 Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.53
5 Su proposta del PF o dell’istituto di ricerca competente, per determinati gruppi di funzioni il Consiglio dei PF può prevedere un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni. L’importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato.54
6 I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio interno al quale i dipendenti possono rivolgersi in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.55
7 I capoversi 1–3 non si applicano alle categorie di collaboratori di cui all’articolo 24 capoverso 2. In questo caso l’evoluzione dello stipendio è fissata in base all’articolo 24 capoverso 3.56
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).
56 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).