Ordinanza
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Art. 28a Compensazione del rincaro 58
(art. 16 LPers) 1 La compensazione del rincaro è versata su:
2 Se il rincaro registrato dopo l’ultimo adeguamento lo giustifica, gli istituti adeguano le seguenti indennità:
58 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). |