Ordinanza
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Art. 30 Premi speciali 61
(art. 15 LPers) 1 A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali. 2 I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura. 3 Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell’importo massimo del livello di funzione di cui all’allegato 2. 61 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795). |