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Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore
dei politecnici federali
(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1

del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Art. 36b Riduzione o soppressione delle prestazioni 69

1 Qua­lo­ra un col­la­bo­ra­to­re non adem­pia o adem­pia so­lo in par­te gli ob­bli­ghi di col­la­bo­ra­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 36a ca­po­ver­si 2–4, le pre­sta­zio­ni pos­so­no es­se­re ri­dot­te o, in ca­si gra­vi, sop­pres­se.

2 Inol­tre le pre­sta­zio­ni pos­so­no es­se­re ri­dot­te qua­lo­ra un col­la­bo­ra­to­re ab­bia con­trat­to una ma­lat­tia o sia in­cor­so in un in­for­tu­nio in­ten­zio­nal­men­te o per gra­ve ne­gli­gen­za, si sia espo­sto con­sa­pe­vol­men­te a un pe­ri­co­lo fuo­ri dall’or­di­na­rio o si sia av­ven­tu­ra­to in un’im­pre­sa ri­schio­sa.

69 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del Con­si­glio dei PF del 5 mar. 2020, ap­pro­va­ta dal CF il 19 ago. 2020, in vi­go­re dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).