Ordinanza
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Art. 36c Interruzione e nuova decorrenza del termine per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio 70
(art. 29 LPers) 1 Se dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro un collaboratore riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso di occupazione, i periodi di cui all’articolo 36abis capoverso 1 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto. 2 Una volta scaduti i termini per il pagamento dello stipendio di cui all’articolo 36abis capoverso 1, in caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i termini ricominciano a decorrere a condizione che precedentemente il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Non sono prese in considerazione le assenze per malattia o infortunio che ammontano complessivamente a meno di 30 giorni civili. 3 In caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio dopo la scadenza dei termini per il pagamento dello stipendio di cui all’articolo 36abis e prima che il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi, fino al quinto anno di servizio sussiste il diritto al pagamento dello stipendio nella misura del 90 per cento dello stipendio lordo per un periodo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un periodo di 180 giorni. 70 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |