Ordinanza
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Art. 37 Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi. 2 Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita. 3 La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d’occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione. 4 Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d’età e di bambini disabili in vista di un’adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia. |