Ordinanza
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Art. 37a Congedo di paternità, congedo del partner registrato e congedo per adozione 71
(art. 17a LPers) 1 È accordato un congedo di venti giorni lavorativi durante il quale è versato l’intero stipendio:
2 Dieci giorni di congedo devono essere presi nei primi sei mesi dopo la nascita o l’adozione, mentre i restanti dieci giorni devono essere presi entro dodici mesi. Il congedo può essere preso in blocco o a giorni. 71 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). |