Ordinanza
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Art. 37b Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute 72
(art. 17a LPers) 1 In caso di interruzione del lavoro per assistere un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati al collaboratore durante 14 settimane al massimo. 2 Un figlio ha gravi problemi di salute, se:
3 Il congedo di assistenza deve essere fruito entro 18 mesi dal primo giorno dell’interruzione del lavoro di cui al capoverso 1. 4 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto. Una ricaduta che si verifica dopo almeno 12 mesi senza disturbi è considerata un nuovo evento. 72 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). |