Ordinanza
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Art. 38 Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio. 2 In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all’anno. 3 Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca. 4 Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni. |