Ordinanza
|
Art. 4
1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:
2 La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali. 3 I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell’applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale. |