Ordinanza
|
Art. 41a Prestazioni che integrano l’assegno familiare 82
(art. 31 cpv. 1−3 LPers) 1 Il servizio competente di cui all’articolo 2 versa ai collaboratori prestazioni che integrano l’assegno familiare. La somma degli assegni familiari secondo la LAFam83, degli assegni familiari cantonali e della prestazione che integra l’assegno familiare ammonta annualmente al massimo a:
2 Se la somma degli assegni familiari secondo la LAFam e degli assegni familiari cantonali supera l’importo di cui al capoverso 1 lettere a–c, il collaboratore non ha diritto alle prestazioni che integrano l’assegno familiare. 3 Dalle prestazioni che integrano l’assegno familiare sono dedotti i seguenti assegni familiari:
4 I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento. 5 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare sono adeguate al rincaro. 82 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009 (RU 2009 809). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). |