Ordinanza
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Art. 41b Assegno per il sostegno a congiunti 84
(art. 31 cpv. 1–3 LPers) 1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 può versare la metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave. 2 L’assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro. 84 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). |