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Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1
del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)
Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 può versare la metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave.
2 L’assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.
84 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).