Ordinanza
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Art. 42a Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria 89
(art. 32k cpv. 2 LPers) 1 Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS90 possono ottenere una rendita transitoria regolamentare. 2 Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato:
3 Le attività di cui al capoverso 2 lettera d si presentano nei casi seguenti:
4 Il Consiglio dei PF determina d’intesa con i due politecnici federali e con gli istituti di ricerca le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria. 5 La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 5. 6 Il servizio competente per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2 verifica le condizioni del diritto alla rendita e calcola il tasso di occupazione medio del collaboratore. 89 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008 (RU 2008 2293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). |