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Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1
del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)
Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
Art. 42aPartecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria 89
(art. 32k cpv. 2 LPers)
1 Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS90 possono ottenere una rendita transitoria regolamentare.
2 Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato:
a.
chiede il pensionamento parziale o integrale;
b.
ha compiuto 62 anni;
c.
nel periodo immediatamente precedente al pensionamento ha lavorato per almeno cinque anni in un istituto del settore dei PF;
d.
ha esercitato una funzione che per almeno cinque anni ha comportato un persistente elevato carico fisico o psichico; e
e.
chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria.
3 Le attività di cui al capoverso 2 lettera d si presentano nei casi seguenti:
a.
attività con esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che possono mettere in pericolo la salute;
b.
attività esercitate in un ambiente di lavoro difficile, segnatamente in presenza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illuminazione;
c.
attività con elevati carichi per l’apparato locomotore;
d.
attività con un elevato rischio d’infortunio;
e.
attività molto ripetitive, monotone o emotivamente gravose che possono provocare un elevato carico psichico;
f.
attività che, per loro natura, comportano un forte carico psichico dovuto alla pressione esercitata sul piano dei risultati, delle aspettative o dell’innovazione oppure alla continua necessità di adeguarsi a tecniche e tecnologie molto recenti e scarsamente sperimentate;
g.
attività con orari di lavoro costrittivi come impieghi nel quadro di piani di servizio fissi o il lavoro notturno.
4 Il Consiglio dei PF determina d’intesa con i due politecnici federali e con gli istituti di ricerca le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria.
5 La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 5.
6 Il servizio competente per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2 verifica le condizioni del diritto alla rendita e calcola il tasso di occupazione medio del collaboratore.
89 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008 (RU 2008 2293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845).