Ordinanza
|
Art. 43 Equipaggiamento
(art. 18 cpv. 1 LPers) 1 I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari. 2 D’intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un’apposita indennità. 3 ...91 91 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |