Ordinanza
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Art. 51 Vacanze
(art. 17 LPers) 1 I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile. 2 Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età. 3 I giovani hanno diritto a sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d’età.98 4 I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio. 5 In linea di massima le vacanze devono essere prese nell’anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d’intesa con il superiore è possibile concordare una deroga.99 6 Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro. 7 In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.100 8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d’occupazione. 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). |