Ordinanza
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Art. 52 Congedi
(art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)101 1 In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d’occupazione. 2 Sono computati come tempo di lavoro:
3 Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l’attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un’autorità per faccende non private. 4 Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato. 5 ...110 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777). 102 Abrogata dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). 110 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293). |