Ordinanza
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Art. 52a Congedo non pagato o parzialmente pagato 111
(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1 Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno. 2 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese. 3 Il servizio competente di cui all’articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell’inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo. 4 Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all’articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità. 5 I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro. 111 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293). |