Ordinanza
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Art. 54 Tempo di lavoro
(art. 17 LPers) 1 Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d’occupazione convenuto. 2 I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro. 2bis D’intesa con il servizio competente possono essere concordate forme di lavoro flessibili, come la fornitura della prestazione lavorativa al di fuori del posto di lavoro, purché il tipo di attività e le esigenze di servizio lo consentano. I due PF, gli istituti di ricerca e il Consiglio dei PF possono disciplinare le forme di lavoro flessibili per il loro personale; se del caso convengono con i collaboratori il luogo in cui è fornita la prestazione lavorativa.114 3 In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all’estero è computato il tempo di lavoro convenuto.115 4 Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio. 5 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d’intesa con i rappresentanti del personale. 114 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020 (RU 2020 3653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). 115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |