Ordinanza
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Art. 54a Documentazione del tempo di lavoro e delle assenze 116
(art. 17a LPers) 1 Tutti i collaboratori sono tenuti a documentare le assenze per vacanze, congedi, maternità, malattia, infortunio, servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile nonché i congedi pagati concessi in base ai premi di fedeltà. 2 Per il resto il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, nel loro settore e in base al diritto vigente, la documentazione del tempo di lavoro e delle assenze, nonché i dettagli relativi ai modelli di orario di lavoro, al servizio a turni e di picchetto e al riporto, alla compensazione e al pagamento dei saldi per vacanze, congedi, ore supplementari e lavoro straordinario. 116 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |