Ordinanza
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Art. 55 Ore supplementari e lavoro straordinario
(art. 17 LPers) 1 In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti. 2 Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All’anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario. 3 Le ore supplementari vanno compensate con tempo libero della medesima durata.117 4 Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento.118 4bis Per la compensazione e la retribuzione del lavoro straordinario dei collaboratori che rientrano nel campo d’applicazione personale della legge federale del 13 marzo 1964119 sul lavoro si applicano le disposizioni di tale legge. Nella misura del possibile occorre trovare un accordo per compensare con periodi di tempo libero il lavoro straordinario prestato.120 5 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari per anno civile e vengano riportate all’anno civile seguente al massimo 100 ore.121 6 Il pagamento delle ore supplementari può essere escluso dal contratto di lavoro dei quadri.122 7 Se il collaboratore ha prestato tempo di lavoro che il servizio competente di cui all’articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come ore supplementari e lavoro straordinario soltanto se il collaboratore lo fa valere entro un termine di sei mesi e se è fornita una prova corrispondente.123 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 120 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020 (RU 2020 3653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 123 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). |