Ordinanza
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Art. 56 Occupazioni accessorie dei collaboratori 124
1 I collaboratori comunicano ai loro superiori gerarchici tutte le cariche pubbliche e le attività svolte dietro pagamento che esercitano al di fuori del loro rapporto di lavoro, in particolare gli obblighi d’insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d’amministrazione e altre prestazioni. 2 Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interesse o se potrebbero danneggiare la reputazione del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca. 3 L’esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 2 necessita dell’autorizzazione se:
4 Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti di interesse, l’autorizzazione è vincolata al rispetto di condizioni o requisiti adeguati oppure negata. Possono sussistere conflitti di interesse in particolare per le attività seguenti:
5 La comunicazione o la domanda di autorizzazione deve essere presentata al superiore gerarchico in tempo utile prima dell’inizio dell’occupazione. In entrambi i documenti è precisato:
124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |