Ordinanza
|
Art. 56b Accettazione di vantaggi 128
(art. 21 cpv. 3 LPers) 1Nell’esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali o che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.129 2In caso di dubbio decide il superiore gerarchico.130 128 Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 130 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). |