Ordinanza
|
Art. 58a Inchiesta disciplinare 134
(art. 25 LPers) 1 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 apre l’inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L’inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF. 2 Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l’inchiesta disciplinare. 3Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, sulla base dell’esito dell’inchiesta, disporre le seguenti misure:135
4 Se lo stesso fatto conduce a un’inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale. 5 Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l’ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un’inchiesta disciplinare. 134 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301). 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). |