Ordinanza
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Art. 7 Colloquio di valutazione e di promozione 15
(art. 4 cpv. 3 LPers) 1 I superiori svolgono almeno una volta all’anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest’ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l’occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori. 2 Sono in particolare oggetto del colloquio:
3 La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti. 4 I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell’unità organizzativa. 5 Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell’articolo 17b della legge del 4 ottobre 199117 sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.18 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777). 16 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777). |