Ordinanza
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Art. 9 Protezione della personalità
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione. 2 Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:
3 I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell’adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive. |