Ordinanza
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Art. 12 Cassa pensioni
1 Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni del regolamento previdenziale del 15 giugno 20077 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione. 2 A prescindere dalla durata dell’impiego, il guadagno assicurato è ridefinito se lo stipendio annuo determinante di un impiegato della Confederazione subisce una modifica a causa dell’impiego. |