Ordinanza
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Art. 15 Vacanze
1 Per la durata dell’impiego, il personale ha diritto a sei settimane di vacanza l’anno. Se le circostanze lo consentono, il DDPS può concedere eccezionalmente una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50° anno di età. 2 Con tale diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d’impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compensati mediante un congedo pagato, sempre che le esigenze di servizio lo consentano. 3 Le vacanze vanno prese durante l’impiego. Se ciò non è possibile per motivi d’esercizio, le vacanze sono:
4 Nel caso degli impiegati della Confederazione, il diritto alle vacanze risultante dal rapporto di lavoro originario è ridotto proporzionalmente alla durata dell’impiego. |