Ordinanza
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Art. 21 Altre indennità
Se, durante l’impiego, vengono danneggiati, rubati o persi oggetti appartenenti a un membro del personale, senza colpa dell’interessato, il DDPS è autorizzato a versare un’indennità di 5000 franchi al massimo se il danno non è coperto dall’assicurazione militare, da un’assicurazione privata o dalla responsabilità civile di terzi. |