Ordinanza
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Art. 23 Segreto d’ufficio
1 Al personale che partecipa a un impiego è vietato divulgare esperienze di servizio. 2 D’intesa con il DFAE, il DDPS può autorizzare persone che partecipano o hanno partecipato a un impiego a divulgare esperienze di servizio. Nel quadro dell’autorizzazione e della divulgazione devono essere salvaguardati gli interessi della Confederazione e di altri Paesi o organizzazioni coinvolti nell’impiego. 3 Il contratto di lavoro deve rendere attente le persone assunte sulle conseguenze penali e disciplinari risultanti dalla violazione del segreto d’ufficio. |