Ordinanza
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Art. 3 Impieghi
1 Gli impieghi hanno lo scopo di salvaguardare interessi svizzeri all’estero. 2 Gli impieghi sono effettuati in tenuta militare. Il Consiglio federale può ordinare che un impiego sia effettuato in abiti civili. 3 Il personale non può farsi accompagnare dai famigliari durante l’impiego. Non sono possibili ricongiungimenti famigliari. |