Ordinanza
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Art. 4 Competenze
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è l’organo competente per le decisioni del datore di lavoro e per l’assistenza alla truppa. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordina le questioni di politica estera connesse con gli impieghi e partecipa al trattamento delle questioni relative al diritto internazionale e alla situazione internazionale. |
