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Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS)
del 30 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 18Congedo per fare e disfare i bagagli
Per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al temine dell’impiego il personale ha diritto a un determinato numero di giorni di congedo. Questi consistono in:
a.
una mezza giornata lavorativa, per impieghi che durano fino a 14 giorni civili;
b.
un giorno lavorativo, per impieghi che durano da 15 a 30 giorni civili;
c.
un giorno lavorativo e mezzo, per impieghi che durano da 31 a 120 giorni civili;
d.
due giorni lavorativi, per impieghi che durano più di 120 giorni civili.