Ordinanza
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Art. 16 Aumenti di stipendio
1 Il servizio competente può concedere aumenti di stipendio in caso di impieghi di durata almeno pari a un anno oppure se la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore.33 2 Gli aumenti di stipendio non possono superare l’evoluzione prevista dall’articolo 39 capoverso 3 OPers34 per il livello di valutazione 3. Quando la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore, il servizio competente può derogare a questa regola se lo stipendio non corrisponde al valore effettivo della funzione.35 3 Lo stipendio degli impiegati della Confederazione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 viene aumentato conformemente al capoverso 2 solo se l’impiego si protrae oltre la fine dell’anno. L’aumento di stipendio ha effetto a partire dal 1° gennaio. Rimane salva l’approvazione del dipartimento da cui proviene l’impiegato. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). 35 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). |